La Pro Loco Gavignano è un'associazione di volontariato di natura privatistica, con rilevanza pubblica e senza scopo di lucro.
Iscritta al registro del Ministero degli Interni delle Associazioni (Legge 383/2000) promuove iniziative con finalità sociale e turistica, tendente alla valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del Comune di Gavignano.
I perchè di un sito:
La volontà di diffondere, oltre i confini locali il territorio e le tradizioni gavignanesi, ci ha convinto della necessità di avere un portale; che, raccogliendo continuamente le esperienze, le conoscenze e le capacità di tutti coloro che vorranno condividerle, intende essere un supporto dinamico che informi costantemente sulla vita dell'Associazione.
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Presidente
Emanuela Gagliarducci |
Vice Presidenti
Cristina Giretti |
Natascia Gatti |
Consiglieri Consiglieri Supplenti
Rita Alteri | Paola Proietti |
Eleonora Bazzichi | Edi Del Brusco |
Albertina Centra | Emanuela Fantaccioni |
Guido Fontana | Milena Giuliani |
Segretaria
Emanuela Fantaccioni |
Revisori Conti
Natalino Gatti |
Renato Cerbara |
Roberto Tantari |
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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO GAVIGNANO
Art.5 – SOCI – DIRITTI E DOVERI
Art.8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.10 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Art.11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.12 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.13 – IL PRESIDENTE ONORARIO
Art.14 – IL COMMISSARIO ORDINARIO
Art.16 – DISPOSIZIONI GENERALI
È costituita con atto pubblico l’Associazione Pro Loco di Gavignano con sede legale in Gavignano (RM) Via Dante n. 136, di seguito anche denominata Pro Loco.
L’associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative senza che ciò comporti modifiche al presente statuto.
La Pro Loco è un’associazione di volontariato di natura privatistica, senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica, e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche nel Comune di Gavignano.
La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti per le medesime finalità.
La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all’art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre Associazioni ed Enti pubblici e privati:
a. Tutela e si adopera per il miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
b. Promuove la cultura dell’accoglienza e dell’informazione dei turisti anche con l’apertura di appositi uffici;
c. Organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del Comune di Gavignano mirate all'incremento del turismo, anche al di fuori del territorio Comunale, nonché opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
d. Contribuisce al miglioramento della qualità della vita del Comune di Gavignano;
e. Sviluppa attività di carattere sociale;
f. Promuove manifestazioni culturali, sagre, fieri, spettacoli, gite, escursioni, organizza convegni, concerti e lotterie e gestisce circoli nell'ambito del Comune di Gavignano;
g. Promuove e sostiene le attività di ricerca sulla storia e sulle tradizioni locali, organizza mostre e cura pubblicazioni a carattere locale;
h. Cura e gestisce percorsi naturalistici, promuove la fruizione di siti archeologici o di interesse paesaggistico;
i. Promuove la creazione di musei, raccolte d’arte etc. e ne assume l’eventuale gestione garantendo la fruizione al pubblico.
L’attività dell’associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
Art.5 – SOCI - DIRITTI E DOVERI
I soci della Pro Loco si distinguono in:
a. Soci Ordinari
b. Soci Sostenitori
c. Soci Onorari
L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale ordinaria annua.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Possono essere Soci Ordinari coloro che assolvono al versamento della quota sociale ordinaria annuale.
Possono essere Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Possono essere Soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.
Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea ed in regola con i versamenti della quota sociale, hanno diritto:
a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c. di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
d. a ricevere la tessere della Pro Loco;
e. a frequentare i locali della sede sociale;
f. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g. ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio dell'U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco.
I soci hanno il dovere di:
a. Ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipazione alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine e di garantirne l'assetto economico;
b. Versare nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, la quota sociale;
c. Non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco;
La qualifica di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari e si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per decesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole alla Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.
Contro tale decisione il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
Non esistono soci di diritto o membri di diritto del Consiglio Direttivo.
Sono organi della Pro Loco:
a. L'assemblea dei Soci;
b. Il Consiglio direttivo;
c. Il Presidente;
d. Il Segretario;
e. Il Tesoriere;
f. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
g. Il Collegio dei Probiviri (eventuale);
h. Il Presidente onorario (eventuale);
Tutte le cariche sono gratuite.
L'Assemblea:
a. Rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i Soci;
b. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
c. E' composta da tutti i Soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolga l'assemblea;
d. E' ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco;
Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad un altro Socio.
L'Assemblea ordinaria:
a. E' convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci;
b. Deve essere convocata, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo;
c. Deve essere convocata, per elezioni a cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
d. E' indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei Soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune, d'intesa con il Consiglio Direttivo; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
e. E' valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi;
La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in materia scritta dalla maggioranza dei membri del Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei Soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune, d'intesa con il Consiglio Direttivo; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci.
L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida, sia in prima che in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei Soci iscritti.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile a tutti i Soci presso la sede sociale.
Art.8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall'assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall'assemblea stessa. Tutti i Soci, in regola con i versamenti della quota sociale, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;
b. Resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
c. Si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
d. Può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
e. E' investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'assemblea;
f. Stabilisce la quota sociale annuale e i termini per il versamento della stessa;
g. Predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.
Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo altri soggetti, secondo quanto deliberato da Consiglio medesimo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell’attività svolta.
I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea a riguardi la metà più uno dei soci, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese del verificarsi della vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Dalle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente della Pro Loco:
a. È scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
b. È a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco;
c. Ha la responsabilità dell’amministrazione della Pro Loco. La rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
d. Può, in caso d’urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.
Art.10 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario:
a. E' nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci;
b. Assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
c. E' responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali;
Il Tesoriere:
a. E' nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i soci;
b. Annota i movimenti contabili della Pro Loco;
E' possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.
Art.11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti;
b. E' scelto fra i soci ed eletto dall’assemblea con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;
c. Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
d. Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all’assemblea;
e. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l’opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.
Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.
I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente. In caso di vacanza sarà nominato il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.
Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Collegio.
Art.12 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri:
a. E' composto da tre membri eletti a votazione segreta, ogni quattro anni, dall’Assemblea dei soci;
b. Ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci, nonché esprimere giudizio, su richiesta dell’interessato, in merito a delibera del Consiglio Direttivo di esclusione dalla qualifica di socio secondo quanto espresso dall’art.5;
c. Può segnalare controversie che non è in grado di decidere al collegio dei probiviri del comitato regionale U.N.P.L.I. ai sensi delle norme del proprio statuto;
Art.13 – IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente onorario:
a. Può essere nominato dall’assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
b. Possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti;
Art.14 – IL COMMISSARIO ORDINARIO
Il Comitato Regionale U.N.P.L.I., di concerto con l’Amministrazione Comunale, può decidere il commissariamento della Pro Loco:
a. Per richiesta di almeno la metà più uno dei soci membri del Consiglio Direttivo;
b. Per richiesta di almeno la metà più uno dei soci;
c. In caso di inattività del Consiglio Direttivo;
d. In caso d’irregolarità nella gestione della Pro Loco;
e. Negli altri casi previsti dallo statuto regionale U.N.P.L.I.
Il Commissario, nominato dal Consiglio Regionale U.N.P.L.I., deve entro sei mesi indire nuove elezioni.
Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alle proprie attività sono:
a. Quote sociali;
b. Elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici o Privati;
c. I proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
d. Contributi di privati cittadini;
e. Eredità, donazioni e legati;
f. Proventi di gestioni permanenti ed occasionali di beni e servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola, e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
g. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h. Entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale;
L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
Art.16 – DISPOSIZIONI GENERALI
La Pro Loco:
a. Aderisce all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco del Lazio nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I.;
b. Non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
c. Ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
d. Ha l’obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi ai fini dell’utilità sociale;
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria tenutasi nella sede dell’Associazione Pro Loco il giorno 30 Ottobre 2006, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
Le disposizioni relative all’elezione delle cariche dell’Associazione Pro Loco, si applicheranno alla prima scadenza utile per il rinnovo degli organi, ovvero, qualora né ricorrano le condizioni ed presupposti, in caso di rinnovo anticipato delle stesse.